Art. 19.
(Permesso di soggiorno per lavoro autonomo).

      1. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato al cittadino e alla cittadina stranieri entrati in Italia con un visto di ingresso per lavoro autonomo.

 

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      2. Il cittadino e la cittadina stranieri muniti di permesso di soggiorno, per il quale la presente legge prevede la possibilità di conversione, possono chiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. In tale caso, il richiedente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l'ingresso per lavoro autonomo.
      3. Il cittadino e la cittadina stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo possono rinnovarlo, previa dimostrazione di aver percepito, nell'anno precedente la richiesta di rinnovo, un reddito equivalente a dodici mensilità dell'assegno sociale come definito per il medesimo anno. In caso di documentata assenza dal territorio nazionale il numero di mensilità è ridotto del periodo corrispondente. Sono fatte salve le norme sul rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'articolo 18.